LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 3-02-1998
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Il Consiglio
regionale ha approvato |
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ARTICOLO 22 Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 “Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse turistico” e successive modifiche ed integrazioni. 1. L'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6, è così sostituito: “Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo. 1. I contributi sono accordati per l'ampliamento e la riqualificazione della capacità ricettiva e dei servizi delle strutture individuate dalla presente legge, con esclusione degli alberghi classificati di lusso e con priorità agli ambiti territoriali non inclusi nei territori destinatari, sia della legge n. 424/1989 e successive modifiche ed integrazioni, sia delle decisioni della Commissione C(94) 3790 del 23 dicembre 1994 e C(97) 2203 del 24 luglio 1997, relative all'approvazione dei documenti unici di programmazione a titolo dell'obiettivo 5b e dell'obiettivo 2. 2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi prioritariamente per la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della qualità del servizio ed all'adeguamento delle strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla normativa vigente ivi compresa quella comunitaria. 3. I contributi per i soggetti di cui alle tipologie dell'articolo 1, comma 2, lettera b), sono accordati prioritariamente per adeguare i requisiti tecnici delle strutture alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene, barriere architettoniche, norme antisismiche e per il rinnovamento tecnologico degli impianti e dei servizi.”.
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