LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 3-02-1998
REGIONE VENETO

PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
N. 13
del 6 febbraio 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86  

Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 29 del 1998 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 29 del 1998 Articolo 44

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale VENETO Numero 29 del 1998

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale VENETO Numero 29 del 1998

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Governo della Repubblica ha precisato che “Trattasi di c.d. rinvio limitato per cui la Regione può far luogo alla promulgazione e pubblicazione della legge salvo le parti coinvolte da rinvio”
Il Presidente della Regione
promulga
la seguente legge regionale:

ARTICOLO 22

Modifiche dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 
“Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse 
turistico” e successive modifiche ed integrazioni.
               1.             L'articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, come 
da ultimo modificato dall'articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 
1997, n. 6, è così sostituito:
               “Art. 2 - Iniziative ammesse a contributo.
               1.             I contributi sono accordati per l'ampliamento e la 
riqualificazione della capacità ricettiva e dei servizi delle 
strutture individuate dalla presente legge, con esclusione degli 
alberghi classificati di lusso e con priorità agli ambiti territoriali 
non inclusi nei territori destinatari, sia della legge n. 424/1989 e 
successive modifiche ed integrazioni, sia delle decisioni della 
Commissione C(94) 3790 del 23 dicembre 1994 e C(97) 2203 del 24 luglio 
1997, relative all'approvazione dei documenti unici di programmazione 
a titolo dell'obiettivo 5b e dell'obiettivo 2.
               2.             I contributi di cui alla presente legge sono concessi 
prioritariamente per la realizzazione di interventi finalizzati al 
miglioramento della qualità del servizio ed all'adeguamento delle 
strutture turistico-ricettive agli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente ivi compresa quella comunitaria.
               3.             I contributi per i soggetti di cui alle tipologie 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), sono accordati prioritariamente 
per adeguare i requisiti tecnici delle strutture alle vigenti 
disposizioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene, barriere 
architettoniche, norme antisismiche e per il rinnovamento tecnologico 
degli impianti e dei servizi.”.

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

MODIFICA TESTUALE:
Legge Regionale VENETO Numero 12 del 1987 Articolo 2

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 424 del 1989

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